- 1° pilastro
- 2° pilastro
- 3° pilastro
- Accrediti di vecchiaia
- AD
- Aliquota di conversione LPP
- Anno di computo
- Assegni familiari (LAFam)
- Assenze
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Assicurazione contro la disoccupazione
- Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia
- Assicurazione militare (LAM)
- Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Assicurazione per l’invalidità e rendita d’invalidità
- Assicurazioni sociali
- Autonome e semiautonome
- Avere di vecchiaia personale
- Avere di vecchiaia secondo LPP
- AVS – 1° pilastro
- Bilancio attuariale
- Capacità di rischio
- Capitale di previdenza
- Capitale di vecchiaia
- Capitale in caso di decesso
- Case Management
- Cassa pensione (CP)
- Casse pensioni autonome e semiautonome
- CCS
- Certificato di previdenza personale
- Certificato personale
- CO
- Codice civile svizzero (CCS)
- Codice delle obbligazioni (CO)
- Commissione amministrativa / Parità – rappresentazione in modo paritetico
- Consiglio di fondazione
- Conto di libero passaggio
- Conto di vecchiaia
- Contributi
- Contribuzione, esonero dall’obbligo
- Convivenza more uxorio
- Copertura insufficiente
- Eccedenze (Legal Quote)
- Esonero dall’obbligo di contribuzione
- Età di pensionamento
- Età, determinante
- Fondazione d'investimento
- Fondazioni collettive
- Fondazioni di libero passaggio
- Fondi liberi
- Fondo di assistenza
- Fondo di garanzia LPP
- Fondo di previdenza/istituto patronale
- Gestione della salute in azienda
- Grado di copertura
- Importo di coordinamento
- Imposte alla fonte
- Inabilità lavorativa
- Incapacità al guadagno
- Indennità per perdita di guadagno (IPG/maternità)
- IPG/maternità
- Istituto collettore LPP
- Istituto di previdenza
- LAFam – assegni familiari
- LAI – assicurazione per l’invalidità
- LAINF – assicurazione contro gli infortuni
- LAM
- LAMal
- Lavoratori indipendenti
- LAVS
- Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
- Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)
- LFLP – Legge federale sul libero passaggio
- Liquidazione in capitale
- Liquidazione parziale
- LPP - Revisione
- LPP – Legge sulla previdenza professionale
- Management delle assenze
- Mantenimento del salario
- Modello d'assicurazione integrale
- Obbligatorietà (LPP)
- OLP – Ordinanza sul libero passaggio
- OPP 1–3: Ordinanza sulla previdenza professionale
- OPPA
- Pagamento in contanti
- Parità – rappresentazione in modo paritetico
- Patrimonio di previdenza
- PC - Prestazioni complementari
- Pensionamento
- Perito casse pensioni, perito CP
- Piano di previdenza
- Polizza di libero passaggio
- Premio di rischio
- Prepensionamento
- Prescrizioni in materia d'investimenti
- Prestazione di libero passaggio
- Prestazioni complementari - PC
- Prestazioni di uscita
- Prestazioni obbligatorie
- Previdenza facoltativa – 3° pilastro
- Previdenza per il personale
- Previdenza per la vecchiaia
- Previdenza per la vecchiaia nella Svizzera
- Previdenza professionale nella Svizzera, 2° pilastro
- Primato
- Primato dei contributi
- Primato delle prestazioni
- Promozione della proprietà d'abitazioni (OPPA)
- Redditi esenti da contributi
- Regime sovraobbligatorio
- Regolamento di previdenza
- Regolamento di un istituto di previdenza
- Rendiconto
- Rendita di vecchiaia
- Rendita per figli di pensionato
- Rendita per il coniuge superstite
- Rendita per orfani
- Rendita transitoria
- Rendita vedovile
- Riassicurazione
- Riscatto nella previdenza professionale
- Riserva di fluttuazione
- Riserva matematica
- Riserve di casse pensioni
- Riserve di contributi del datore di lavoro
- SalarioX
Salario – in ordine alfabetico (aggiornato al 2011)
Rendita di vecchiaia AVS, massimo CHF 27 840
Salario AVS:
È considerato salario AVS l'ultimo salario noto soggetto all'AVS, tenuto conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso.Salario soggetto all'obbligo di contribuzione:
per salari AVS annui lordi da CHF 20 880 a 27 840:
– salario LPP annuo soggetto all'obbligo di contribuzione di CHF 3480
– salario LPP mensile soggetto all'obbligo di contribuzione di CHF 290
Per i salari AVS annui lordi superiori a CHF 27 840: per il calcolo
del salario LPP si utilizza la deduzione di coordinamento (vedi sotto).
Il regime obbligatorio LPP arriva fino a un salario AVS annuo lordo massimo
di CHF 83 520.Salario lordo: salario AVS al lordo dei contributi versati dal dipendente alle assicurazioni sociali.
Soglia d'entrata nella previdenza professionale
3/4 della rendita massima di vecchiaia AVS: CHF 20 880Importo di coordinamento
7/8 della rendita massima di vecchiaia AVS: CHF 24 360Salario coordinato o salario LPP
Parte di salario di cui si tiene conto per la LPP = salario determinante ./. deduzione di coordinamento
Limite inferiore del salario coordinato: CHF 3480
Limite superiore CHF 59 160Vedi: Continuazione del pagamento del salario
Salario determinante o presunto
Somma degli elementi della retribuzione annua di cui occorre tener conto per la previdenza professionale ai sensi del regolamento di previdenza. A partire dal 1° gennaio 2011, il salario determinante ha il limite superiore fissato per legge di CHF 83 520.Salario massimo assicurato
Triplo della rendita massima di vecchiaia AVS: 3 x CHF 27 840
meno la deduzione di coordinamento di CHF 24 360 (vedi voce rispettiva), pari a CHF 59 160 = limite superiore del salario coordinato LPP.Salario minimo assicurato
1/8 della rendita massima di vecchiaia AVS di CHF 27 840 = CHF 3480 - Salario annuo
- Salario assicurato
- Salario AVS
- Salario coordinato, salario coordinato ai sensi della LPP
- Salario determinante
- Salario soggetto all'obbligo di contribuzione
- Sistema dei tre pilastri
- Sistema di capitalizzazione
- Sistema di ripartizione
- Sottocopertura
- Sovvenzioni
- Swiss GAAP RPC 26: Rendiconto
- Tasso d'interesse minimo/remunerazione minima OPP 2
- Tasso d'interesse tecnico
- UFAS – Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- Ufficio centrale del 2° pilastro
- Uscita
- Uscita, prestazioni
- Valore attuale
- Vigilanza
