- 1° pilastro
- 2° pilastro
- 3° pilastro
- Accrediti di vecchiaia
- AD
- Aliquota di conversione LPP
- Anno di computo
- Assegni familiari (LAFam)
- Assenze
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Assicurazione contro la disoccupazione
- Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia
- Assicurazione militare (LAM)
- Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Assicurazione per l’invalidità e rendita d’invalidità
- Assicurazioni sociali
- Autonome e semiautonome
- Avere di vecchiaia personale
- Avere di vecchiaia secondo LPP
- AVS – 1° pilastro
- Bilancio attuariale
- Capacità di rischio
- Capitale di previdenza
- Capitale di vecchiaia
- Capitale in caso di decesso
- Case Management
- Cassa pensione (CP)
- Casse pensioni autonome e semiautonome
- CCS
- Certificato di previdenza personale
- Certificato personale
- CO
- Codice civile svizzero (CCS)
- Codice delle obbligazioni (CO)
- Commissione amministrativa / Parità – rappresentazione in modo paritetico
- Consiglio di fondazione
- Conto di libero passaggio
- Conto di vecchiaia
- Contributi
- Contribuzione, esonero dall’obbligo
- Convivenza more uxorio
- Copertura insufficiente
- Eccedenze (Legal Quote)
- Esonero dall’obbligo di contribuzione
- Età di pensionamento
- Età, determinante
- Fondazione d'investimento
- Fondazioni collettive
- Fondazioni di libero passaggio
- Fondi liberi
- Fondo di assistenza
- Fondo di garanzia LPP
- Fondo di previdenza/istituto patronale
- Gestione della salute in azienda
- Grado di copertura
- Importo di coordinamento
- Imposte alla fonte
- Inabilità lavorativa
- Incapacità al guadagno
- Indennità per perdita di guadagno (IPG/maternità)
- IPG/maternità
- Istituto collettore LPP
- Istituto di previdenza
- LAFam – assegni familiari
- LAI – assicurazione per l’invalidità
- LAINF – assicurazione contro gli infortuni
- LAM
- LAMal
- Lavoratori indipendenti
- LAVS
- Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
- Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)
- LFLP – Legge federale sul libero passaggio
- Liquidazione in capitale
- Liquidazione parzialeX
Art. 53b LPP denomina tre condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:
a. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto
b. un’impresa è ristrutturata
c. il contratto d’affiliazione è sciolto.Una procedura per la liquidazione parziale (secondo il regolamento di previdenza) deve essere approvate dall’autorità di vigilanza. La procedura è regolato in art. 53b LPP. Il diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione parziale è regolato in art. 27g OPP 2, il diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale è regolato in art. 27h OPP 2.
Da Profond Istituto di previdenza – reglemento art. 60 – la liquidazione parziale è regolato in un regolamento separato, il regolamento di liquidazione parziale. Questo regolamento non è pubblico.
Il regolamento di liquidazione parziale di Allvor Fondazione collettiva può essere scarricato del sito web di Allvor, per il momento in tedesco solo.
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