- 1° pilastro
- 2° pilastro
- 3° pilastro
- Accrediti di vecchiaia
- AD
- Aliquota di conversione LPP
- Anno di computo
- Assegni familiari (LAFam)
- Assenze
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Assicurazione contro la disoccupazione
- Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattiaX
L'indennità giornaliera in caso di malattia sostituisce la perdita di salario per incapacità lavorativa in seguito a malattia o maternità. Molti dipendenti sono sufficientemente assicurati dai propri datori di lavoro. I dipendenti che non sono affiliati a nessuna assicurazione collettiva di questo tipo, i lavoratori indipendenti e le casalinghe possono stipulare un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera:
- assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), base per l'assicurazione di base obbligatoria. Le casse malati sono obbligate ad accogliere nella cassa le persone da assicurare.
- Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), base per i contratti di assicurazione facoltativi di diritto privato, ad es. anche assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia che possono essere rifiutate dalle casse malati o subordinate a delle condizioni.
- Libero passaggio in caso di uscita da un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia.
Confronta:- Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)
- Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) - Assicurazione militare (LAM)
- Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Assicurazione per l’invalidità e rendita d’invalidità
- Assicurazioni sociali
- Autonome e semiautonome
- Avere di vecchiaia personale
- Avere di vecchiaia secondo LPP
- AVS – 1° pilastro
- Bilancio attuariale
- Capacità di rischio
- Capitale di previdenza
- Capitale di vecchiaia
- Capitale in caso di decesso
- Case Management
- Cassa pensione (CP)
- Casse pensioni autonome e semiautonome
- CCS
- Certificato di previdenza personale
- Certificato personale
- CO
- Codice civile svizzero (CCS)
- Codice delle obbligazioni (CO)
- Commissione amministrativa / Parità – rappresentazione in modo paritetico
- Consiglio di fondazione
- Conto di libero passaggio
- Conto di vecchiaia
- Contributi
- Contribuzione, esonero dall’obbligo
- Convivenza more uxorio
- Copertura insufficiente
- Eccedenze (Legal Quote)
- Esonero dall’obbligo di contribuzione
- Età di pensionamento
- Età, determinante
- Fondazione d'investimento
- Fondazioni collettive
- Fondazioni di libero passaggio
- Fondi liberi
- Fondo di assistenza
- Fondo di garanzia LPP
- Fondo di previdenza/istituto patronale
- Gestione della salute in azienda
- Grado di copertura
- Importo di coordinamento
- Imposte alla fonte
- Inabilità lavorativa
- Incapacità al guadagno
- Indennità per perdita di guadagno (IPG/maternità)
- IPG/maternità
- Istituto collettore LPP
- Istituto di previdenza
- LAFam – assegni familiari
- LAI – assicurazione per l’invalidità
- LAINF – assicurazione contro gli infortuni
- LAM
- LAMal
- Lavoratori indipendenti
- LAVS
- Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
- Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)
- LFLP – Legge federale sul libero passaggio
- Liquidazione in capitale
- Liquidazione parziale
- LPP - Revisione
- LPP – Legge sulla previdenza professionale
- Management delle assenze
- Mantenimento del salario
- Modello d'assicurazione integrale
- Obbligatorietà (LPP)
- OLP – Ordinanza sul libero passaggio
- OPP 1–3: Ordinanza sulla previdenza professionale
- OPPA
- Pagamento in contanti
- Parità – rappresentazione in modo paritetico
- Patrimonio di previdenza
- PC - Prestazioni complementari
- Pensionamento
- Perito casse pensioni, perito CP
- Piano di previdenza
- Polizza di libero passaggio
- Premio di rischio
- Prepensionamento
- Prescrizioni in materia d'investimenti
- Prestazione di libero passaggio
- Prestazioni complementari - PC
- Prestazioni di uscita
- Prestazioni obbligatorie
- Previdenza facoltativa – 3° pilastro
- Previdenza per il personale
- Previdenza per la vecchiaia
- Previdenza per la vecchiaia nella Svizzera
- Previdenza professionale nella Svizzera, 2° pilastro
- Primato
- Primato dei contributi
- Primato delle prestazioni
- Promozione della proprietà d'abitazioni (OPPA)
- Redditi esenti da contributi
- Regime sovraobbligatorio
- Regolamento di previdenza
- Regolamento di un istituto di previdenza
- Rendiconto
- Rendita di vecchiaia
- Rendita per figli di pensionato
- Rendita per il coniuge superstite
- Rendita per orfani
- Rendita transitoria
- Rendita vedovile
- Riassicurazione
- Riscatto nella previdenza professionale
- Riserva di fluttuazione
- Riserva matematica
- Riserve di casse pensioni
- Riserve di contributi del datore di lavoro
- Salario
- Salario annuo
- Salario assicurato
- Salario AVS
- Salario coordinato, salario coordinato ai sensi della LPP
- Salario determinante
- Salario soggetto all'obbligo di contribuzione
- Sistema dei tre pilastri
- Sistema di capitalizzazione
- Sistema di ripartizione
- Sottocopertura
- Sovvenzioni
- Swiss GAAP RPC 26: Rendiconto
- Tasso d'interesse minimo/remunerazione minima OPP 2
- Tasso d'interesse tecnico
- UFAS – Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- Ufficio centrale del 2° pilastro
- Uscita
- Uscita, prestazioni
- Valore attuale
- Vigilanza
